Cambiamenti alle normative IVA dell’UE

QUALI AZIENDE SARANNO INTERESSATE DA QUESTE NOVITA’?
Le modifiche, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2021, interesseranno tutte le attività
commerciali, ma soprattutto i rivenditori business-to-consumer (B2C) e i marketplace
online che vendono alla clientela europea, sia aventi sede in UE che extra-UE.*
Le modifiche potrebbero snellire le procedure e il carico amministrativo, oltre che produrre
effetti sul modo in cui svolgete le vostre attività commerciali in UE.

LE NOVITA’ PRINCIPALI SONO:

1. Eliminazione dell’esenzione del pagamento dell’iva sulle importazioni di valore
inferiore a 22 euro
Dal 1° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati in UE saranno soggetti a IVA,
indipendentemente dal loro valore. Per le spedizioni di valore uguale o inferiore a 150 €,
l’ IVA può essere addebitata al momento della vendita utilizzando il nuovo sportello Import
One-Stop-Shop (IOSS), oppure può essere riscossa presso il cliente finale dal soggetto
responsabile della dichiarazione doganale.
Le attività europee che vendono prodotti tra Stati membri dell’UE non saranno interessate
dalla rimozione della soglia di € 22 per le merci di valore ridotto. Al contrario, le attività
europee che vendono beni importati in UE non potranno più importare spedizioni di valore
inferiore a 22 € in regime di esenzione IVA.

2. Introduzione di uno sportello unico one-stop-shop (OSS)
Aderendo al regime OSS, le imprese non dovranno più registrare un numero di partita IVA
in ogni paese UE in cui vendono. Oltre a introdurre l’OSS, l’UE elimina anche il regime
fiscale a soglie IVA sulle vendite a distanza. Ciò farà sì che le società saranno tenute ad
addebitare l’ aliquota IVA del paese europeo di residenza del cliente fin dalla prima vendita
e non solo al raggiungimento di una determinata soglia.
Invece di registrare partite IVA in più Paesi UE, le aziende avranno la possibilità di
presentare una dichiarazione trimestrale all’ OSS indicando tutte le loro vendite idonee a

clienti all’ interno dell’Unione Europea. L’ IVA verrà versata all’ autorità fiscale nazionale, che
la trasferirà quindi ai Paesi a cui spetta.
Per i rivenditori online, questo potrebbe significare minori complessità e una riduzione dei
costi per adeguarsi ai requisiti dell’ IVA transfrontaliera, facilitando potenzialmente gli
scambi internazionali.
A titolo di eccezione sulla regola generale, le imprese UE con sede in uno dei Paesi
membri dell’UE che effettuano vendite transfrontaliere di prodotti e servizi business-to-
consumer (B2C) inferiori a 10.000 € all’anno possono applicare la loro IVA nazionale e
includere tali vendite nella dichiarazione IVA nazionale.

3. Alcuni Marketplace online diventeranno responsabili della riscossione dell’IVA

I marketplace che rientrano nel nuovo regime fiscale europeo sull’ IVA sono, ad esempio, le
piattaforme online che facilitano le transazioni di vendita. Queste consentono ai rivenditori
di vendere i loro prodotti direttamente ai clienti.
Alcuni marketplace avranno la responsabilità di riscuotere, dichiarare e versare l’IVA
dovuta al posto dei rivenditori che li utilizzano. La riscossione dell’ IVA da parte dei
marketplace si applica alle transazioni seguenti:
 Importazioni B2C di spedizioni con un valore massimo pari a 150 € verso l’UE
(laddove il marketplace abbia scelto la dichiarazione IOSS).
 Le vendite nazionali e tra Paesi UE di beni da parte di venditori che non risiedono in
UE a clienti all’ interno dell’ UE.
Per le importazioni B2C di spedizioni con un valore pari a 150 €, qualora il marketplace
abbia scelto di usare la dichiarazione IOSS, le imprese che vendono attraverso tale
piattaforma utilizzeranno il numero IOSS del marketplace e lo forniranno alla parte
responsabile della compilazione della dichiarazione doganale.
Le imprese che utilizzano più marketplace per vendere i loro beni devono presentare una
prova esplicita delle vendite eseguite con ogni marketplace. Inoltre devono fornire a chi si
occupa della dichiarazione doganale il numero IOSS corrispondente per ogni vendita.
Le imprese extra UE che utilizzano i marketplace online per la vendita di prodotti su
territorio nazionale e in UE a clienti dell’ UE potrebbero avere la possibilità di chiudere le P.
IVA estere negli Stati membri UE, poiché il marketplace diventerà, a fini fiscali, il soggetto
responsabile della fornitura dei prodotti e quindi della riscossione dell’ IVA. Ciò potrebbe
ridurre il carico amministrativo per i venditori extra-UE.

4. Cronologia dei cambiamenti
Abbiamo riassunto nella tabella sottostante le novità che verranno introdotte con la nuova
normativa:
POSIZIONE IVA UE
Fino al 30/06/2021 Dopo il 01/07/2021
Venditori UE a
clienti UE

L’IVA dipende da diversi fattori, potrebbe essere richiesta la

registrazione in più paesi.

È necessaria una sola registrazione IVA UE,
insieme alla semplice compilazione della

documentazione OSS.

Venditori di paesi
terzi a clienti
europei

Secondo le norme IVA applicabili fino al 1° luglio 2021, non
è necessario pagare l’IVA all’importazione per i beni
commerciali di valore fino a 22 EUR.

l’IVA va riscossa al POS, l’aliquota dipende dal

paese di destinazione.

Necessaria registrazione IVA UE, insieme alla
presentazione di una dichiarazione OSS di un

paese terzo.

5. Vendere attraverso una piattaforma indipendente (Shopify, WooCommerce, ecc.)
Se vendi nel tuo store costruito con una piattaforma quale, Shopify, WooCommerce o
Storeden, hai 2 opzioni:
Hai un numero IOSS
Se sei già registrato alla piattaforma IOSS e hai un numero di registrazione puoi caricarlo
nell’area impostazioni all’interno della Dashboard, in questo modo si può passare allo
spedizioniere che consegnerà i tuoi pacchi in UE senza applicando eventuali costi
aggiuntivi.

In questo modo gestisci l’IVA internamente al tuo negozio in modo da poter impostare le
aliquote corrette per ogni paese, 17% per il Lussemburgo e 22% per l’Italia.
Non hai un numero IOSS
Se ancora non disponi di un numero di identificazione IOSS, potrai comunque continuare a
spedire prodotti nell’UE, ma dovrai pagare un extra alla compagnia di spedizione.
Per questo motivo, dal 24 giugno se non invierai il tuo numero IOSS, potrai vedere dei costi
aggiuntivi al momento del pagamento per ogni ordine diretto in un paese dell’Unione
Europea.
Ricorda, inoltre, che devi aggiungere i valori IVA corretti all’interno delle impostazioni del
tuo negozio per ciascun paese in cui hai intenzione di vendere. Come vedi di seguito,
questi variano dal 17% del Lussemburgo fino al 27% dell’Ungheria:
1. Austria 20%
2. Belgio 21%
3. Bulgaria 20%
4. Croazia 25%
5. Cipro 19%
6. Repubblica Ceca 21%
7. Danimarca 25%

8. Estonia 20%
9. Finlandia 24%
10. Francia 20%
11. Germany 19%
12. Grecia 24%
13. Ungheria 27%
14. Irlanda 23%
15. Italia 22%
16. Lituania 21%
17. Lettonia 21%
18. Lussemburgo 17%
19. Malta 18%
20. Paesi Bassi 21%
21. Polonia 23%
22. Portogallo 23%
23. Romania 19%
24. Slovacchia 20%
25. Slovenia 22%
26. Spagna 21%
27. Svezia 25%

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